La procedura di registrazione di una associazione è la seguente

Si registra lo Statuto (portare almeno 2 copie originali) e l'Atto Costitutivo (portare almeno 2 copie originali).

Il Presidente dell'associazione deve essere presente per firmare, oppure deve conferire una delega scritta ad altra persona.

 

1) andare alla Agenzia delle Entrate di zona e richiedere il codice fiscale (non la partita IVA) e chiedere informazioni sulle modalità di registrazione.

2) andare in banca e fare i versamento della tassa di registrazione Modello di pagamento per l'ufficio delle Entrate di Trento: 

3) ritornare alla Agenzia delle Entrate per registrare lo statuto e l'atto costitutivo.

 

 


  istruzioni modello EAS                   modulo da compilare  EAS

approfondimenti EAS              esempio mod. EAS compilato


NEWSLETTER GIRIDICO-FISCALE STRAORDINARIA del 15.09.2009

 

LA COMUNICAZIONE DEI DATI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI: ANALISI DEL MODELLO

 

L’articolo 30, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2) porta in sé il principale scopo di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla decommercializzazione di corrispettivi, quote e contributi versati dagli associati in favore degli Enti associativi di appartenenza. L’espresso richiamo all’articolo 148, comma 3, del DPR n.917/1986 (TUIR), ed al conseguente articolo 4 del DPR n.633/1972 in materia di IVA, è parso fin da subito come uno specifico riferimento ai c.d. “Enti associativi privilegiati” di cui al menzionato articolo 148 TUIR. Si ricorda, infatti, che il beneficio della decommercializzazione di corrispettivi, quote e contributi, si origina propria in relazione a quegli Enti, elencati nel comma 3 dell’articolo 148, ai quali è richiesta la titolarità di una duplice garanzia: aver redatto l’atto costitutivo e/o lo statuto in forma di scrittura privata registrata, autenticata o in atto pubblico, ed aver inserito negli stessi documenti formali le clausole contenute nel comma 8 del medesimo articolo 148. Dalla lettura del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi, approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 2 settembre 2009, e dallo studio delle istruzioni per la sua compilazione, appare, tuttavia, evincersi una chiara estensione di tale adempimento ad Enti associativi distinti dai citati “Enti associativi privilegiati”  e ciò sarebbe, altresì, confermato dall’elenco dei 38 punti contemplati nello stesso Modello. Il primo passo consterà, quindi, nell’individuazione delle tipologie di Enti non profit obbligate a tale adempimento, unitamente alla determinazione di coloro i quali si intendono esonerati.

 

Le tipologie associative esonerate: l’inquadramento degli Enti non profit vincolati all’invio del Modello produce, allo stato attuale, alcuni dubbi identificativi. Il metodo più efficace di individuazione sembra, quindi, essere quello residuale, facendo innanzitutto riferimento a quelle tipologie di Enti espressamente esonerate in sede di istruzioni per la compilazione dello stesso Modello. Tale esenzione si riferisce a tre tipologie distinte di Enti:

1) Organizzazioni di volontariato di cui alla L.Q. n.266/1991, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) previsti dall’articolo 6 della stesse Legge. In questa prima individuazione, il Modello pone un decisivo limite, riferendosi a quelle Organizzazioni di volontariato che non svolgono attività diverse dalle c.d. “attività commerciali e produttive marginali” ammesse e definite nell’articolo 8, comma 4, della Legge in esame e nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1995. Si precisa che tali attività consterebbero in operazioni aventi potenzialmente valenza commerciale, tuttavia portatrici del beneficio della decommercializzazione in quanto rese dalle Organizzazioni di volontariato ai fini di auto finanziamento, in funzione del perseguimento degli scopi istituzionali oggetto di statuto. La predetta decommercializzazione garantirebbe il non assoggettamento a tassazione, tanto ai fini IVA, quanto in materia di imposte dirette. Per le medesime Associazioni sussisterebbe un unico onere contabile, realizzabile mediante la redazione di un prospetto interno comprensivo delle voci di entrata e di uscita inerenti il singolo evento organizzato, con in allegato breve relazione illustrativa. Tali prospetti rendicontativi vengono esclusivamente conservati agli atti dell’Organizzazione. Eccezione a tale esenzione di invio del Modello riguarderebbe quelle Organizzazioni di volontariato esercenti attività diverse dalle “attività commerciali e produttive marginali”, ossia non rientranti nell’elenco del D.M. 25 maggio 1995, seppur sempre finalizzate all’autofinanziamento. A ben vedere, ci si riferirebbe a quelle attività per le quali le Organizzazioni di volontariato abbiano provveduto a rendersi titolari di P.IVA. con gli obblighi contabili, impositivi e dichiarativi che ne derivano. Tale impostazione non riesce, in verità, a fugare i possibili dubbi, atteso che dalla lettura dell’articolo 8, comma 2, della L.Q. n.266/1991 sembrerebbe escludersi l’ipotesi di Organizzazioni di volontariato titolari di P.IVA; tale disposto stabilisce, infatti, che le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da dette Organizzazioni non rileverebbero ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, rendendo così escludibile la presenza di Organizzazioni di volontariato titolari di P.IVA. E’ altresì vero, d’altra parte, che a tutt’oggi permangono in vigore Organizzazioni di volontariato con P.IVA e per esse rimarrà fermo l’onere dell’invio del Modello in parola.

2) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI  e non esercenti attività commerciali. Riferendosi allo sport dilettantistico, quindi, le istruzioni per la compilazione del Modello non riguarderebbero le sole Associazioni sportive aventi una duplice caratteristica:

a) iscrizione al Registro del CONI, in conseguenza degli avvenuti adempimenti burocratici e statutari previsti dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003);

b) mancato esercizio di attività di natura commerciale. Sotto quest’ultimo profilo, emergerebbe il rilievo dell’obbligatorietà di invio del Modello per tutte le Associazioni sportive dilettantistiche titolari di P.IVA (anche se iscritte al CONI), unitamente a quelle che, pur prive di tale titolarità, eserciterebbero attività commerciale in forma occasionale. Rendendosi l’occasionalità limitata a sporadici e non ripetibili eventi, l’elemento discriminante circa il vincolo dell’invio del Modello sarà proprio la P.IVA, la cui presenza renderà escludibile l’esonero dall’invio. Resta da ricordare che per espressa previsione dello stesso Modello, saranno obbligate all’invio tutte le società sportive dilettantistiche di cui al citato articolo 90 della legge n.289/2002.

3) Associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge n.398/1991. In tale caso, saranno esonerate dall’invio anche le Pro loco esercenti attività commerciale (e, quindi, titolari di P.IVA), pur tuttavia titolari del regime contabile forfetario sancito dalla legge n.398/1991 (c.d. “contabilità 398”).

 

Le tipologie associative obbligate: una precisa indicazione degli Enti non profit assoggettati all’adempimento dell’invio del Modello si potrà ottenere avvalendosi, oltre che del suindicato elenco degli Enti esonerati, dei 13 punti espressi nella casella “tipo di Ente” contenuta nello stesso Modello e comprensiva dei relativi codici. Dalla lettura di questo approccio identificativo[1] potrà essere prodotta una prima classificazione soggettiva:

1) Enti associativi privilegiati: ci si riferisce espressamente agli Enti menzionati nell’articolo 148, comma 3, del TUIR[2], come detto ottemperanti al duplice adempimento di redazione dei documenti formali in forma di scrittura privata registrata (ovvero di scrittura privata autentica o di atto pubblico) e di inserimento negli stessi documenti delle clausole indicate dal comma 8 dell’articolo 148 TUIR. Il “privilegio” di tale Enti si ritrova nel comma 3 di tale disposto e si concretizza nella decommercializzazione delle somme corrisposte dai soci dell’Associazione di appartenenza (ovvero di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali) per cessioni di beni e per prestazioni di servizi rese dall’Associazione nei loro confronti[3]. Scopo, quindi, della compilazione del Modello è consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica circa la sussistenza dei requisiti procedurali e documentali necessari ai fini del beneficio di non tassazione dei corrispettivi, delle quote e dei contributi versati dagli Associati all’Ente di appartenenza per attività compiute dallo stesso in loro favore.

2) Associazioni di promozione sociale: si tratta delle Associazioni iscritte al Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale, di cui all’articolo 7 della L.Q. n.383/2000. Anche in tale caso, alla stregua degli Enti associativi privilegiati, alle Associazioni di promozione sociale è consentita la decommercializzazione delle somme acquisite dai soci, e dai loro famigliari conviventi, per attività compiute nei loto confronti, come sancito dall’articolo 20 della citata L.Q. n. 383/2000. A differenza degli Enti associativi privilegiati, tale beneficio fiscale (unitamente alle ulteriori agevolazioni contemplate nella Legge), può essere acquisito anche in assenza di avvenuta registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate di competenza, ammettendo l’articolo 3 della legge la mera scrittura privata.

3) Altri Enti: il punto 13 dell’elenco contenuto nella compilazione del Modello appare riferirsi ad ogni altra categoria di Ente non profit non identificabile in una delle tre tipologie espressamente esentate dall’invio. Ne conviene che detto adempimento sarà esteso alle Onlus di cui al D.Lgs. n.460/1997, alle Organizzazioni Non Governative di cui alla Legge n.10/1987, alle Fondazioni ed ai Comitati, oltreché alle Organizzazioni di volontariato con P.IVA, alle Associazioni sportive dilettantistiche esercenti attività commerciali ed alle Pro loco con regime contabile diverso da quello previsto dalla legge n.398/1991.

 

I termini dell’invio: le istruzioni per la compilazione del Modello prevedono due possibili termini entro i quali il Modello dovrà essere inviato. Nel caso di Associazioni costituite prima dell’entrata in vigore del D.L. 29 novembre n.185/2008 il Modello dovrà essere inviato entro il 30  ottobre 2009, mentre per gli Enti costituiti successivamente al Decreto in esame, l’invio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di costituzione; tuttavia, nel caso il termine in oggetto scadesse prima del 30 ottobre 2009, la presentazione sarà compiuta ugualmente entro il 30  ottobre 2009. Si ricorda che la data di costituzione di ciascun Ente andrà a coincidere con la data di avvenuta registrazione di esso presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate dio competenza (ovvero di autenticazione o di atto pubblico) ovvero, in mancanza di tale adempimento, con la data di avvenuta attribuzione del Codice Fiscale. Le istruzioni per la compilazione precisano, altresì, che in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il Modello dovrà essere nuovamente presentato in forma integrale (ossia non soltanto in relazione ai dati variati) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non sarà, in ogni caso, obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso le variazioni riguardassero alcuni specifici punti dello stesso[4]. Infine, è stabilito che in caso di perdita dei requisiti necessari al mantenimento della qualifica di Ente non commerciale, il Modello dovrà essere ripresentato entro i sessanta giorni successivi, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”. Quest’ultima precisazione intende riferirsi all’eventuale perdita della qualifica fiscale di Ente non commerciale, in conseguenza della violazione di uno dei parametri contenuti nell’articolo 149, comma 2, TUIR.

 

Le Modalità di presentazione: il Modello potrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica. La trasmissione potrà essere effettuata secondo una duplice modalità;

a)  direttamente dall’Associazione vincolata a tale obbligo, attraverso il servizio Entratel (per i soggetti già abilitati), ovvero mediante il servizio telematico Internet (per tutti gli altri soggetti).

b)  a mezzo di intermediari abilitati(professionisti, associazioni di categoria, C.A.F.). Questi ultimi rilasceranno al richiedente, all’atto del ricevimento del Modello compilato, l’impegno a provvedere alla trasmissione telematica mediante apposito riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Nondimeno, effettuata la trasmissione, gli intermediari consegneranno all’Associazion copia del Modello trasmesso e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione. In tal senso, si chiarisce che il Modello si intende presentato nel giorno in cui è avvenuta la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre la prova della presentazione consta nella comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia.  Si ricorda che il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi è reperibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

 

Intermediari abilitati: il Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento ha provveduto alla stipula di apposita convenzione con il dottor Antonino Guella, dottore commercialista in Trento e consulente esterno dello stesso Centro, per la trasmissione telematica del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi. Gli Enti interessati potranno prendere contatto direttamente con il dottor Guella, allo 0461/263099. Si precisa che il servizio di trasmissione del Modello risulterà gratuito per le Organizzazioni di volontariato, iscritte all’Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato (sulla base delle informazioni sopra riportate, solamente se titolari di P.IVA) e per le Associazioni di promozione sociale, iscritte al Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale. Le altre tipologie di Associazioni potranno avvalersi del servizio di trasmissione, previo corrispettivo stabilito dallo stesso consulente. Il termine massimo per la consegna dei Modelli, ai fini del successivo invio telematico, è stato stabilito al 28 di ottobre 2009.

 

Seminario a tema: si ricorda che Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento – Associazione Non Profit Network ha organizzato apposito seminario dedicato all’analisi degli adempimenti richiesti dal Modello in oggetto ed alla trattazione delle modalità compilative che ne conseguono. L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Fondazione CARITRO, via Calepina 1, Trento, in data 3 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Gli argomenti saranno affrontati dal dottor Stefano Margheri e dal dottor Antonino Guella, rispettivamente responsabile area giuridico – fiscale e consulente esterno del Centro Servizi Volontariato.

In merito alle modalità di adesione, il seminario sarà aperto a tutte le Associazioni interessate all’invio del Modello, senza la necessità di preventiva iscrizione e con il vincolo di presenza massima di due rappresentanti per ciascuna Associazione.

 

  


[1] Si riporta la trascrizione prevista dalla Compilazione del Modello: 1. Associazioni politiche 2. Associazioni sindacali 3. Associazioni di categoria 4. Associazioni religiose 5. Associazioni assistenziali 6. Associazioni culturali 7. Associazioni sportive dilettantistiche 8.Associazioni di promozione sociale 9. Associazioni di formazione extra scolastica della persona 10. Società sportive dilettantistiche 11. Associazioni pro loco 12. Organizzazioni di volontariato 13. Altri Enti.

[2] Associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.

[3] La decommercializzazione del presente disposto si riferisce anche alle cessioni di pubblicazioni dell’Ente anche a terzi, pur con un prevalente riferimento agli associati.

[4] Ci si riferisce ai dati economici e temporali dei punti 21, 21, 23, 24, 30, 31 e 33.

 

 

Per informazioni:
Stefano Margheri (consulenza@volontariatotrentino.it)

Centro Servizi Volontariato della provincia di Trento
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tel.: 0461-916604 | fax: 0461-390993
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